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La legge n. 40 del 2 aprile 2007, nota come Decreto Bersani, sulle “misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” si propone di rendere più dinamico il mercato con una serie di provvedimenti volti alla liberalizzazione in molti settori e alla tutela dei consumatori.
Nella fattispecie, sono qui di nostro interesse gli art. 7 – Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali – e art. 8 – Portabilità del mutuo; surrogazione – con i quali cambiano sensibilmente le regole che riguardano il contratto di mutuo, con importanti vantaggi a favore dei mutuatari.
Tra le principali novità introdotte del Decreto Bersani troviamo quella a proposito del divieto di clausola penale in caso di estinzione anticipata di un mutuo immobiliare.
Il divieto si applica solo sui mutui contratti a partire dal 2 febbraio 2007 e solo per quelli stipulati ai fini dell’acquisto della prima casa. Sono esclusi, invece, i mutui per l’acquisto di seconda abitazione, ristrutturazione d’immobile, scambio, investimento e disponibilità di capitale.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e tutte le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale hanno raggiunto in data 2 maggio 2007 un accordo sulla misura massima dell’importo della penale dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale per i mutui contratti in data anteriore al 2 febbraio 2007.
Per ciò che concerne la surrogazione del mutuo, ovvero la sua portabilità, il Decreto Bersani consente di trasferire un mutuo ipotecario in corso da una banca ad un’altra che offre condizioni migliori per il cliente, il quale sosterrà solo i costi dovuti per l’intervento del notaio. Sarà nulla ogni pattuizione avvenuta all’atto della stipulazione del mutuo, o anche successivamente, con la prima banca e che ostacoli l’esercizio di questo diritto legittimo. Sarà quindi possibile estinguere il debito in corso, contraendone un altro con un diverso istituto di credito, il quale subentrerà nei diritti del primo: ipoteca e garanzie personali concesse dal mutuatario.
In poche parole: non sarà più necessario cancellare l’ipoteca per iscriverne una nuova, ma sarà sufficiente che nel contratto relativo al nuovo mutuo venga fatto un cambio di attore che riporti la banca subentrante. Risultano evidenti sia il risparmio che la semplificazione della pratica per il cliente.
Naturalmente, la surrogazione del mutuo è consentita solo per l’importo residuo del mutuo originario. In caso di importo superiore, infatti, è necessario procedere con l’avvio di una nuova pratica e l’accensione di un nuovo mutuo, ovvero con una sostituzione del mutuo.
Queste sono le novità più rilevanti, ma altri aspetti interessanti riguardano l’eliminazione dai mutui di tutte le spese di rinegoziazione dell’istruttoria e anche gli accertamenti catastali prevedono importanti riduzioni di spese. Viene istituito un Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa che ammonta a 10 milioni di euro per il 2008 e altre agevolazioni riguardano i mutui stipulati per il recupero funzionale degli immobili nei centri storici.
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