Piano Casa e Decreto Legge

La bozza del testo del decreto legge che consentirà al governo di varare in tempi rapidi il piano straordinario per la casa, prevede 7 articoli e conferma la possibilità di ampliare fino a un massimo del 20% il volume delle abitazioni private, che aumenta al 35% nel caso in cui, in conseguenza di una demolizione, si proceda alla costruzione di un nuovo edificio, a condizione che siano utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia o fonti di energia rinnovabili. Chi deciderà di ampliare la prima casa avrà uno sconto del 50% sul balzello che si deve ai Comuni per la costruzione. Il contributo si paga inoltre solo con riferimento ”’agli incrementi realizzati”.

Il limite massimo all’ampliamento delle abitazioni è di 300 metri cubi per unità immobiliare. “In nessun caso – si legge nella bozza – i nuovi volumi potranno eccedere tale limite di 300 metri cubi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale”. “Resta salva – si precisa nel decreto – la possibilità di avvalersi dell’asservimento dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua; l’altezza della nuova fabbrica – conclude il comma 5 dell’articolo 2, relativo agli “interventi su singole unità immobiliari” – non può superare di oltre quattro metri l’altezza massima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti”.

Non occorre il permesso di costruire: per i nuovi interventi previsti dal decreto legge con il piano casa del governo basterà la denuncia di inizio attività. Servirà poi il via libera del progettista: “La sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente decreto è asseverata – si legge nella bozza del testo – sotto la propria responsabilità dal progettista abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio attività”.

Per quanto riguarda le procedure, dunque, il decreto prevede che “gli interventi previsti siano realizzati previa denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 comma 3 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (e che regola i casi in cui si debba procedere “in alternativa al permesso di costruire” e che “possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività”), fatte salve tutte le analoghe procedure eventualmente previste da leggi regionali, da presentare entro un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La bozza del decreto legge sul piano straordinario per l’edilizia concede inoltre la possibilità di modificare la “destinazione d’uso” di un edificio. “Gli interventi di cui al presente articolo – si legge nel testo preparato dal governo – sono effettuati, comunque, nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonchè delle distanze e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali a tutela dei diritti dei terzi”. Gli interventi, prosegue il decreto, “possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie”.

Fonte: La Repubblica

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