Rinegoziazione Mutuo

I Mutui sono dei contratti che impegnano per lunghi periodi, infatti in genere hanno durata di 10, 20 e 30 anni. Visto che si tratta di un tempo così lungo può esservi la necessità talvolta di rivedere (rinegoziare) i termini del contratto.

Questo può avvenire perché:

●      la situazione patrimoniale del mutuante è cambiata (in meglio o in peggio);

●      la banca vuole proporre qualche variazione al cliente.

La rinegoziazione, quindi la modifica delle clausole contrattuali del mutuo, si può fare a condizione che nel contratto di mutuo vi sia questa possibilità espressa tra le clausole del contratto, ed in in genere è prevista.

La rinegoziazione deve avvenire senza costi e atti notarili: questo aspetto è anche garantito dalla legislazione (legge 244 del 24 dicembre 2007, manovra finanziaria 2008, la cosiddetta Legge Bersani sui Mutui) secondo cui “resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.”

LA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO NEGLI ASPETTI ESSENZIALI

Gli aspetti rilevanti della rinegoziazione espressi in sintetici punti sono:

●      la rinegoziazione non comporta l’estinzione del vecchio contratto di mutuo e l’accensione di uno nuovo, ma la modifica di alcune clausole contrattuali;

●      la rinegoziazione può avvenire esclusivamente tra gli stessi contraenti originali, quindi stesso mutuatario e stessa banca;

●      la modifica delle condizioni contrattuali nella rinegoziazione può avvenire esclusivamente quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare;

●      la rinegoziazione non richiede la presenza del notaio (infatti la rinegoziazione può essere finalizzata anche con un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente).