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Il mediatore creditizio è un intermediario che giudica la nostra posizione finanziaria, lo scopo del finanziamento e di conseguenza ci consiglia quale prestito potrebbe essere più adatto a noi.
Devono essere iscritti all’albo dei mediatori creditizi che è tenuto dalla Banca D’Italia.
Proprio all’interno del sito ho trovato parecchie informazioni:
E’ mediatore creditizio la persona fisica o giuridica che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Mediatori creditizi – Adempimenti e obblighi
Verifica della permanenza dei requisiti nell’ambito di societàLa responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all’organo amministrativo.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell’acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette alla Banca d’Italia copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
Divieti di concludere contratti o effettuare pagamenti
Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287) ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
E’ invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante.
Abusivo esercizio dell’attività
Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’Albo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a 10.329 (Ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della Legge n. 108/1996)
L’articolo 16, comma 9, della Legge n. 108/1996 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria.
Per essere meno tecnico vi riassumo l’attività del mediatore creditizio:
Un soggetto che iscritto all’albo relativo, dopo aver rispettato le varie clausole d’entrata, la sua attività consiste nel fare consulenza ad un cliente e giudicare quale prestito più si adatta.
Ogni mediatore creditizio ha nel suo “portafoglio” una serie di pacchetti offerti da varie banche per i suoi clienti.
Quindi le banche usano il portafoglio clienti del mediatore, il mediatore funziona da centrale acquisti ed il cliente usufruisce del prestito.
Fonte giancarlocupane,uic,banca d’Italia
Un mediatore creditizio che interviene per conto di un potenziale acquirente di immobile nella trattativa con il venditore dell'immobile stesso, può pretendere da quest'ultimo una provvigione, anche se il compromesso è tra i due privati?? in caso positivo è sufficiente come forma di tutela del venditore specificare nell'atto che il mediatore creditizio nulla a pretendere dalla parte promittente venditrice?? Grazie