Documenti necessari per la dichiarazione dei redditi (modello 730)

Il 730 è il modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Sono diverse le possibilità e i tempi di presentazione di questo modello: si può presentarlo al sostituto d’imposta (ossia al datore di lavoro o all’ente pensionistico), oppure al Caf o ai professionisti abilitati (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Se il contribuente decide di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Caf o un professionista, dovrà preoccuparsi di recuperare tutta la documentazione relativa alle ritenute, agli oneri deducibili e detraibili, ai versamenti e alle eccedenze di imposta. Inoltre, sia nel caso che il contribuente richieda assistenza per la compilazione, sia che si depositi il modello già compilato, è comunque necessario esibire alcuni documenti, elencati di seguito, anche in fotocopia:

  • il Cud (ossia la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati), rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
  • tutte le altre certificazioni dalle quali risultano le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • le fatture, le ricevute, gli scontrini, le quietanze che dimostrino le spese pagate nel corso dell’anno, che possono essere deducibili dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • la documentazione utile al riconoscimento delle spese deducibili o detraibili per gli interessi passivi, come: la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale, l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di miglioramento dei complessi edilizi, va presentata la ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, la ricevuta dei bonifici che attestano il pagamento delle opere di ristrutturazione, le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, gli attestati di versamento delle ritenute sulla retribuzione dei professionisti, la quietanza rilasciata dal condominio nel caso di lavori di manutenzione su parti comuni
  • i certificati di versamento degli acconti d’imposta eseguiti autonomamente dal contribuente
  • l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, nel caso in cui in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.

Nel caso si raffrontino degli errori di compilazione o di calcolo, è possibile correggerli grazie al modello 730 rettificativo.

Se il modello è stato redatto correttamente, ma il contribuente si è reso conto di aver omesso degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di presentare entro il 25 ottobre il modello 730 integrativo, con la relativa documentazione mancante nel primo modello presentato. Il modello 730 integrativo deve essere presentato al Caf o ad un professionista abilitato, anche se il modello precedente era stato presentato al sostituto d’imposta. In alternativa al modello 730 integrativo il contribuente può presentare un modello Unico Persone Fisiche entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di dichiarare dei redditi oppure abbia indicato oneri deducibili o detraibili in misura maggiore a quella spettante, deve inoltrare necessariamente un modello Unico Persone Fisiche e corrispondere direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito, derivante dal modello 730, che verrà rimborsata dal sostituto d’imposta.

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