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La cosiddetta “Agevolazione prima casa”, trova applicazione in tutti quei trasferimenti immobiliari che hanno ad oggetto abitazioni non di lusso destinate all’utilizzo primario della persona ossia più semplicemente” Prima Casa”, ricorrendo alle condizioni descritte nell’ìart.1 del Testo Unico in materia di imposta di registro, e Iva.
Secondo il criterio dell’imposta di registro, ove una Prima Casa venga venduta entro i cinque anni e si provvede entre 12 mesi ad acquistarne un’altra prima casa, non si decade dalle agevolazioni.
L’agevolazione prevede di poter scomputare un Credito D’Imposta pari a all’imposta di registro o all’Iva versata in relazione al precedente atto di acquisto.
Facciamo un esempio: Mario e Giovanna, hanno acquistato la loro prima casa nel 2006, usufruendo delle agevolazioni prima casa con l’applicazione dell’imposta di registro ridotta al 3%, successivamente nel 2008 la vendono (tenuto conto del quinquennio), per non decadere delle agevolazioni previste e richieste con l’atto di acquisto del 2006, devono necessariamente riacquistare una prima casa entro un’anno dall’atto di vendita del 2008, (ossia entro il 2009), altrimenti decadono dalla agevolazioni.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che provvedono all’acquisizione a qualsiasi titolo di un’altra casa, non solo per il diritto di piena proprietà, ma anche per i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario in via provvisoria di un alloggio magari da parte di una cooperativa edilizia, anche mediante un’atto di permuta o di appalto. Precisamente, tutto quanto concerne un’abitazione non di lusso destinata all’utilizzo personale di individui, in primis, costituisce “Prima Casa”.
Per poter usufruire delle Prima Casa, bisogna comunque soddisfare dei requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:
- tipologia dell’immobile: deve trattarsi di un immobile non di lusso,
- l’ubicazione dell’immobile: l’immobile deve essere situato nel comune di residenza dell’acquirente, o altrimente esso dovrà obbligarsi a trasferirla entro 18 mesi, dalla data dell’atto di acquisto,
- l’assenza di altri diritti vantati su altre abitazioni: ossia l’acquirente non deve risultare proprietario di altri diritti di proprietà su altri immobili,
- godimento dell’agevolazione: l’acquirente, neppure per quote , anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale può essere titlare di diritti di proprietà.
buon giorno gentilmente io avevo acquistato casa e prima dei 5 anni venduta e ho ridato in dietro l agevolazione x la prima casa . l anno scorso ho riacquistato casa e tale somma il notaio ma detto e scritto che mi verra restituita . ma io mi domandavo ma come viene restituita ? in busta paga? devo denunciarla? o come pensavo a gia fatto tutto il notaio ? voluti li anno voluti subito ma quando devono ridarli chissa x che devono passare mesi o meglio anni cordiali saluti Romano
Il credito d'imposta o si usufruisce in detrazione delle imposte al momento del rogito oppure, con la copia dell'atto il commercialista deve fare dei calcoli ed accreditarli, se ci sono rimborsi li ricevi con la dichiarzione dei redditi in questo caso.
Se vendo casa prima dei 5 anni ma ricevo un atto di donazione di un’ altra casa ed essendo considerata cmq prima casa, in questo caso, perdo le agevolazioni oppure no?
No, perchè quello che ricevi in donazione, può usufruire delle agevolazioni prima casa.
ho riacquistato con agevolazione 1 casa quest'anno (poichèe avevo venduto nel 2011 con acuisto prima casa), il notaio mi ha detratto le imposte di credito ma mi doveva detrarre anche le imposte di registro e catastali
Ciao Giovanni, il credito d'imposta il notaio lo può aver detratto solo dall'imposta di registro che dovevi pagare con il secondo atto di acquisto, le imposte ipotecarie e catastali essendo delle imposte fisse pari a euro 168,00 cadauna, non possono essere detratte.
Ciao