Deposito di somme acquisto prima casa

Il verificarsi di una delle cause di decadenza delle agevolazioni prima casa fa sì che l’amministrazione finanziaria abbia il potere di richiedere al contribuente l’imposta in misura ordinaria dovuta, la sanzione amministrativa e gli interessi di mora. L’imposta dovuta viene data dalla differenza tra imposta versata e quella che si sarebbe dovuta pagare nel caso in cui non avessimo usufruito delle agevolazioni. Tale imposta è di natura complementare.

Si definisce imposta complementare di registro l’imposta che grava su entrambi i soggetti intervenienti all’atto notarile ossia venditore e acquirente, in solido, escludendo la responsabilità del notaio, il quale è responsabile solo per il pagamento dell’imposta di registro principale (registro, ipotecaria e catastale) e la solidarietà tra il soggetto che aliena nei 5 anni la prima casa senza riacquistarne un’altra entro l’anno successivo e il soggetto che acquista dallo stesso nei 5 anni. In particolare la legge si pronuncia in base alle sentenze della Corte di Cassazione insieme con l’art.57 del D.p.r. 131 affermando che l’imposta complementare dovuta a un fatto imputabile soltanto a una delle parti è a carico soprattutto del venditore.

L’imposta complementare di registro è un’imposta indiretta, molto spesso a tutela del soddisfacimento dell’imposta da versare il notaio esercita nei confronti del venditore una richiesta di deposito di una somma a garanzia, tale somma naturalmente gli viene restituita se il venditore dimostra di avere riacquistato una prima casa nell’anno, oppure quando dimostra di aver sanato il pagamento dell’imposta all’ufficio del registro, o quando si decide di voler pagare la sanzione con detta soma concessa in deposito, o infine può essere messa a disposizione direttamente dell’acquirente per il pagamento di quanto dovuto dal venditore.

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