Esdebitazione e Sovraindebitamento: cos’è e come funziona.

Sovraindebitamento

Inquadramento generale

La normativa italiana prevede (dal lontano 1942) una serie di regole riformate nel 2006 e che costituisco la legge fallimentare. Tuttavia i requisiti per rientrare nell’ambito della legge fallimentare sono:

Art. 1 L.F..
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto 1 del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Coloro che NON rispettano tali requisiti IN MANIERA CONGIUNTA sono soggetti fallibili.

Questo significa che nel caso in cui un’azienda iniziasse a ottenere risultati economici negativi e non riuscisse a far fronte ai propri debiti, un creditore della stessa, potrebbe fare “istanza di fallimento” e quindi avviare in tribunale la procedura per la chiusura dell’attività, con liquidazione del patrimonio restante.

Se da una parte la fine di un’azienda e quindi di un proprio progetto di vita, ha sicuramente una rilevanza negativa, dall’altra il fallimento offre anche un vantaggio: una nuova ripartenza.

La legge fallimentare infatti prevede il fallimento e l’esdebitazione del fallito. Così da poter riprovare e avere una seconda chance.

Ma chi non rientra in tali requisiti?

La crisi economica giunta in Italia nel 2011 ha colpito gravemente le imprese della nostra economia nazionale.

Come tutti sanno, il sistema economico italiano è principalmente costituito dalla piccola media impresa, imprenditori individuali, artigiani e professionisti di vario genere che tuttavia molte volte non rientrano nei requisiti della legge fallimentare e sono da considerarsi soggetti non fallibili. Ora però qualcosa è cambiato.

Fino a pochi anni fa e prima dell’avvento della crisi, le persone quali imprenditori individuali, semplici consumatori, artigiani, artisti, rimanevano indebitati, salvo il verificarsi di  eventi a ribaltare completamente la loro situazione.

Tuttavia riuscire a capovolgere completamente la situazione a proprio favore, ripagando tutti i fornitori è sempre stato molto difficile.

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Infatti molte volte la crisi costituisce un circolo vizioso, dove una volta indebitato, il soggetto non riesce ad emergere dai problemi, anche perché quanto guadagnato con le nuove attività, va destinato al ripianamento dei debiti.

Tale condizione porta molte volte l’indebitato ad essere costretto ad impegnarsi nuovamente in progetti futuri, senza così uscire mai veramente dai problemi economici in cui è finito.

Per questo motivo a seguito della forte crisi del 2011, la necessità di sistemare situazioni di grave indebitamento era oramai diventata inevitabile.

Lo stato ha provveduto con l’inserimento di una norma dedicata, soprannominata anche “Salva Suicidi” proprio per evidenziarne l’importanza.

Nel dettaglio la norma è la 03/2012, poi meglio delineata da  alcuni provvedimenti attuativi del 2015. Proprio per questo motivo fino al 2015 è rimasta poco in uso, ma la sua utilità è importantissima.

Scopo della legge è dare l’opportunità a quei soggetti non fallibili e quindi non rientranti nelle disposizioni della legge fallimentare di dare un taglio ai propri debiti, pagandoli con il proprio patrimonio per quanto possibile, seguendo una procedura con il tribunale di riferimento e con un organo dedicato.

Questa procedura è meglio conosciuta come Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e come avete già capito, oltre ad un’opportunità economica offre un risvolto sociale importante, infatti offre una SECONDA chance a chi sommerso dai debiti non riesce più a ripartire nonostante la volontà di lavorare e ripagare quanto dovuto ai creditori.

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Sintetizzando meglio la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (così si chiama la procedura) permette ai soggetti non fallibili di lasciarsi dietro le spalle i vecchi debiti (pagandoli con quanto a disposizione) e quindi poter avviare una seconda vita libera dai vincoli e dal passivo precedente.

Il funzionamento alla base del processo di esdebitazione o meglio definita procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è quello di liquidare i debiti cercando la maggior soddisfazione possibile dei creditori considerando le opportunità, il patrimonio e la liquidità disponibile del debitore.

La procedura si avvia con una richiesta da parte dell’indebitato definita “istanza di richiesta di esdebitazione al tribunale” con la quale si richiede l’attivazione della procedura di esdebitazione.

Il tribunale ha quindi il compito di incaricare un organo definito OCC (Organo di Composizione della Crisi), costituito generalmente da un professionista (specializzato sul settore e definito “gestore della crisi”) per analizzare la posizione del debitore ed effettuare una valutazione della posizione.

Quest’ultimo con la documentazione necessaria (le ultime dichiarazioni, estratti conto, partecipazioni ed ogni altro documento attestante componente attiva del patrimonio) e generalmente con una proposta da parte del debitore, definisce o valuta una possibile attuazione di un piano o comunque inquadra la situazione economico patrimoniale del debitore.

Superata questa fase economica, l’organo preposto alla gestione della crisi deve effettuare anche una valutazione della meritevolezza come dettato dall’art. 12 bis c.3: “Verificata la fattibilita’ del piano e l’idoneità’ dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche’ dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità’ patrimoniali , ….”

Ovvero l’indebitamento non dev’essere determinato dalla volontà di indebitarsi e l’assunzione di queste obbligazioni dev’essere stato fatto con la ragionevole volontà di ripagare i debiti contratti.

Gli scenari della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Entrando maggiormente nel dettaglio la procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento prevede tre possibili scenari per il debitore:

1. Piano del consumatore;
2. Accordo con i creditori;
3. Piano liquidatorio.

1) Piano del consumatore: questa modalità è prevista per semplici consumatori, con debiti determinati dal consumo proprio e non dalla presenza di attività economiche proprie.

Un classico esempio può essere il dipendente di un’azienda che in anni precedenti aveva uno stipendio medio alto, ed in questo periodo fiorente ha acquistato prodotti e stipulato finanziamenti in considerazione dello stesso stipendio guadagnato mensilmente.

In seguito, per svariati motivi, la società per cui lavora inizia ad entrare in crisi e fallisce. In conseguenza di ciò licenzia tutti i dipendenti. L’individuo non trova più lavoro o ne trova uno che però non garantisce un ammontare mensile pari al precedente, ma medio basso. Il singolo si ritrova con debiti per uno stipendio medio alto ed uno stipendio medio basso. Le società finanziarie ed altri svariati creditori gli stanno col fiato sul collo. Per questo motivo ricorre all’esdebitazione, in maniera da azzerare i debiti passati e quindi ripartire.

2) Accordo con i creditori: questa modalità è prevista per coloro che hanno contratto debiti durante l’esercizio della propria attività economica ed in relazione della stessa.

Il tipico esempio è quello del piccolo artigiano o imprenditore individuale che produce un prodotto di qualità. L’arrivo della concorrenza, l’introduzione di un nuovo prodotto, l’orientamento differente del mercato e la crisi degli ultimi anni hanno portato la sua attività a fermarsi completamente. Tuttavia negli anni più fiorenti ha fatto investimenti, indebitandosi, con molti fornitori per macchinari , materie prime e molto altro.

In questo caso il singolo si ritrova con passività nettamente maggiori della attività che seppur minime e presenti, probabilmente non bastano per fronte ai debiti stipulati. Per questonmotivo ricorre all’esdebitazione, per trovare un accordo con i propri fornitori e quindi ripartire da zero.

3) Piano liquidatorio: questa procedura è prevista per coloro che non avendo entrate a sufficienza per ripagare i propri debiti e non disponendo di sufficienti entrate se non per la propria sussistenza decidono di investire l’intero proprio patrimonio, quindi offrendo tutto quello che hanno, per chiudere i debiti.

Si ricorre quindi all’esdebitazione per azzerare le posizioni aperte e poter ripartire.

Le procedure, oltre ad essere diverse per la tipologia di debiti (da puro consumatore o da attività economica) prevedono due modalità differenti di esdebitazione per il piano del consumatore e l’accordo con i creditori. Il piano del consumatore infatti non prevede la partecipazione dei creditori, presentato un piano il giudice deciderà se omologarlo o no, senza possibilità per i creditori di partecipare alla decisione e dovendo accettare quanto stabilito dalla procedura.

L’accordo con i creditori invece, prevede la presentazione di un piano, dove il debitore ha trovato un accordo con ogni singolo fornitore. Il giudice omologa il piano con quanto stabilito in accordo tra debitore e creditore.

Infine il piano liquidatorio, che come il piano del consumatore, non prevede la partecipazione diretta dei creditori, ma la nomina di un liquidatore che procederà a liquidare tutto il patrimonio e distribuire quanto  ricavato, fino ad esaurimento dell’attivo, ai singoli creditori.

La particolarità del piano liquidatorio è che oltre a poter essere richiesto dal singolo individuo, può derivare da una conversione delle due precedenti procedure (che per qualche causa imputabile al debitore o altro vario motivo, non sono andate a buon fine).

Le tempistiche e le percentuali di restituzione dei debiti

L’esdebitazione del soggetto che si avvale della procedura della crisi da sovraindebitamento non ha una tempistica determinata e dipende da quanto accordato all’interno del piano stesso. Quest’ultimo può variare a seconda del patrimonio e della liquidità disponibile. Le precedenti scadenze dei debiti assunti “saltano” e si prevede una visione d’insieme di restituzione del denaro, in linea con gli altri creditori. Inoltre anche il valore del debito può essere rivisto:

Un esempio è il decreto del tribunale di Busto Arsizio, la quale omologa un piano con debitore Equitalia perm87 mila Euro circa ridotto a 11mila Euro circa con una riduzione dell’87% circa del debito.

Per trasparenza e correttezza d’informazione è bene indicare che questo decreto è un po’ un’eccezione che però esiste. Generalmente all’interno della procedura si ricerca la massima soddisfazione del creditore possibile nel tempo.

Link al decreto: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/TP_FISCO_15TribBustoArsizio_s.pdf

Stabilito quindi quanto effettivamente possibile restituire ai creditori e considerato ciò plausibile, avuta la meritevolezza ad esdebitarsi ed ottenuta quindi l’omologa del piano , si procede con l’esecuzione dello stesso. Sarà compito del debitore seguire quanto stabilito, onorare le scadenze di pagamento e saldare uno ad uno i propri debiti previsti.

Sovraindebitamento ed Equitalia

Come abbiamo già visto in precedenza esiste un precedente decreto che riduce il valore del debito con Equitalia, tuttavia ad oggi non è sicuramente la via più battuta. Non sono a mia conoscenza circolari Equitalia o eventuali altri segnali, che possano far pensare ad un abituale riduzione del debito per tale percentuale.

Inoltre dal 1° Luglio chiude l’ente Equitalia ed apre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Sarà interessante capire come si pone a riguardo l’ente. Anche per tale motivo ed in tale fase di transizione credo sia prudenziale affermare che esiste la possibilità di una riduzione del debito Equitalia, ma che sicuramente non è la prassi ed è preferibile rateizzare il debito per il massimo di anni possibile e ripianare il debito (anche mantenendo tale restituzione a margine di quanto deciso col piano).

La rilevanza sociale della norma

La normativa introdotta nel 2012 è di gran rilievo sociale e permette di capire che nell’economia, nel mercato degli operatori, per quanto possiamo essere dei bravissimi calcolatori, siamo umani e tale  condizione prevede la possibilità di incappare nel fallimento.

Questo ha forte impatto sui singoli individui, il fallimento non significa essere una nullità, ma bensì l’averci provato e non essere riuscito. Sarebbe stato peggio non provarci nemmeno.

Per questo più che di fallimento o comunque piuttosto che fermarsi al fallimento è necessario comprendere quello che all’estero definiscono come “fresh start”. La ripartenza. La composizione della crisi da sovraindebitamento permette un reset della propria posizione, lasciando il giusto respiro al futuro ed alle sue novità.

Infine sottolineo che falliscono le società e le attività economiche, non le persone. Le variabili che possono portare ad una situazione di crisi sono molte, non sempre si riesce ad evitarle tutte e capita di incontrarle, per questo devono esistere le seconde “chance”.

Ricordiamoci che quando si parla di indebitamento, si parla di scambi economici, dove le parti in causa sono due. L’attenzione dev’essere prestata da chi chiede (debitore), ma anche da chi dà (creditore).

Considerazione conclusive

In conclusione è comunque importante anche segnalare che la procedura è da considerarsi pressoché molto recente e da poco i tribunali si sono adeguati e preposti per l’esecuzione della procedura. Gli organi OCC e i gestori della crisi seguono la procedura in maniera differente o meglio “personalizzata”, naturalmente nei limiti dettati dalla legge.

Inoltre sappiate che nonostante la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sia uno strumento di grande opportunità, con cui si offre una seconda chance a chi è in una situazione critica, non sempre le offerte proposte sono omologate e per i più diversi motivi: meritevolezza , mancanza di liquidità per il ripiano dei debiti, mancanza di documentazione per la valutazione della situazione…

La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è un’opportunità importante, non semplice da valutare e che probabilmente riuscirete a giudicare meglio con il Vostro consulente di fiducia che vi illustrerà nel dettaglio tutti gli aspetti della procedura più adatta alla Vostra situazione.

Autore dell’articolo Stefano Congiusti:  www.ilprofessionistalibero.eu

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