Referenza Creditizia e Sic

Molto spesso, quando ci dirigiamo in Banca per diverse esigenze economiche che sia la richiesta di un mutuo o l’apertura di un conto corrente, o magari un’ investimento per il proprio danaro, ci vediamo costretti a rispondere a numerose domande informative da parte del preposto, che mira a valutare le nostre capacità creditizie, aggiornandosi sul comportamento finanziario del cliente. Si parla, in proposito, di referenza creditizia.

La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente si è guadagnato,  presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento, che può essere di tipo positipo, ossia può riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito, o di tipo negativo, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati “cattivi pagatori” a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull’accesso al credito, sull’iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.

La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull’accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

L’erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è segnalata in archivi pubblici o privati nei quali sono raccolte informazioni in merito all’apertura e all’andamento del rapporto di credito.

I Sistemi di informazioni creditizie (SIC) – una volta conosciuti come “centrali rischi private” – sono le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e servono per valutare l’opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica.

I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea.

I sistemi informativi possono contenere:

  •  informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
  • informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.

La consultazione di queste informazioni permette alle Banche di avere una valutazione sull’affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.

Il cliente può attivarsi per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.

Il cliente ha diritto, di poter fare una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell’archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L’eliminazione, l’integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell’Autorità Garante per la privacy.

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: “cattivo pagatore”.

L’intermediario prima di procedere alla segnalazione nell’archivio ha il dovere di avvisare l’interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC.

Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l’applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell’irregolarità.

Quando regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità).

Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale.  Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. 

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Ulteriori informazioni sui SIC e sul codice deontologico sono disponibili sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali al link http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1070802

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