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Non tutti sanno che il giorno dell’atto notarile la banca potrebbe non consegnare subito il denaro del mutuo (erogazione “contestuale”), ma trattenerlo per una quindicina di giorni (erogazione “differita”).
Quando i soldi servono per ristrutturare o costruire certo non è un grosso problema, ma se sono necessari per acquistare l’immobile e saldare il prezzo al venditore la faccenda si complica.
La circostanza si verifica soprattutto quando tra gli acquirenti o i venditori si trovano dei “soggetti fallibili”, cioè persone a cui si potrebbe applicare la legge fallimentare. Di solito gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani medio-grandi, anche se non esiste una definizione generale assoluta.La ragione è da ricercare nel timore che il sopravvenuto fallimento di uno dei proprietari, vecchi o nuovi, prevalga sull’ipoteca.
Questo rischio può essere escluso se il mutuo è fondiario e si attendono dieci giorni dalla data di iscrizione dell’ipoteca. In tal caso l’ipoteca non sarà più assoggettata al rischio di revocatoria fallimentare (Testo Unico Bancario, art. 39, c. 4).
La banca che decide di procedere con l’erogazione differita rilascerà comunque il mutuo il giorno dell’atto notarile, ma solo formalmente. Le somme verranno infatti utilizzate per costituire un “deposito cauzionale” infruttifero, cioè che non produce interessi.
Da lì potranno essere svincolate solo dopo che saranno trascorsi dieci giorni dal momento in cui il notaio avrà richiesto l’iscrizione dell’ipoteca presso gli uffici competenti. Fermo restando che i soggetti interessati non siano stati nel frattempo raggiunti da procedure fallimentari.
Da un punto di vista finanziario l’atteggiamento corretto sarà quello di far decorrere il conteggio degli interessi dal giorno in cui le somme verranno effettivamente poste nella disponibilità del richiedente.
E’ da considerare, inoltre che alcune banche non costituiscono un deposito ma emettono subito gli assegni circolari definitivi. Essi vengono però affidati al notaio con istruzione di consegnarli solo al verificarsi delle predette condizioni.
Qualora il notaio li rilasciasse prima di ciò, si accollerebbe il rischio di dover rimborsare personalmente l’importo del mutuo se qualcosa andasse storto.
L’abitudine di erogare le somme con modalità differita non accomuna però tutte le banche. Alcune sono disposte a correre il rischio, peraltro assai modesto, della consegna immediata in ogni caso. Altre si rendono disponibili a farlo a fronte di una commissione di spesa aggiuntiva, a compensazione del citato pericolo di fallimento.
Con l’intento di risolvere il problema nella sostanza ci sono poi istituti che mettono a disposizione del cliente un temporaneo prefinanziamento. Così si tampona il problema consentendo al mutuatario di provvedere al regolare pagamento del venditore.
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