Come si diventa protestati: cosa comporta e come si fa a essere cancellati

Prestito protestati

Come si diventa protestati

Prestito protestati

Oggi come oggi è fenomeno abbastanza comune sentire parlare di soggetti protestati; essendo molto più semplice, rispetto al passato, poter incorrere in difficoltà economiche, il termine ha almeno parzialmente perso la connotazione negativa che lo delineava fino a qualche anno fa. Vediamo che cosa significa essere protestati, e come lo si diventa.

Si diventa protestati quando non si è stati in grado di onorare il pagamento di un debito sotto forma di titolo di credito. Il protestato è colui che è iscritto al registro dei protesti, proprio per il mancato pagamento dei titoli di credito. Quando si emette una cambiale, ovvero un assegno a favore di un terzo, al momento della scadenza il terzo presenta il titolo per incassarlo: laddove il pagamento venga rifiutato, il creditore è autorizzato a procedere nei confronti del debitore ed agisce appunto in questo modo con l’atto di protesto. Bisogna notare attentamente che non importa il motivo per rifiuto del pagamento: nel momento in cui la banca rifiuta di pagare un assegno o una cambiale, o comunque un titolo di credito, che è stato consegnato ad un terzo dal debitore, quest’ultimo è passibile di essere protestato.

L’atto di protesto è innanzitutto redatto con la forma dell’atto pubblico, ed ha lo stesso valore di un decreto ingiuntivo. L’assegno o la cambiale protestati sono anche un titolo esecutivo, sulla base del quale si può esercitare un’azione esecutiva per pignorare beni o crediti del debitore e rivalersi su di essi. Quest’atto viene registrato nel registro informatico dei protesti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

I titoli di credito ai quali ci riferiamo possono essere l’assegno bancario, circolare o postale, la vaglia, che contiene una promessa di pagamento, e la cambiale, che invece contiene un ordine di pagamento.

Il creditore, al termine della procedura di protesto, richiede all’Ufficiale Giudiziario di constatare il mancato pagamento (o la mancata accettazione di pagamento). La pubblicazione del nome del debitore nell’Elenco Ufficiale dei Protesti ha luogo in genere nei dieci giorni successivi alla trasmissione dell’atto pubblico al Presidente della Camera di Commercio.

Per ragioni pratiche, e per dare la possibilità al debitore di evitare di essere protestato laddove il mancato pagamento fosse dovuto a situazioni a lui non imputabili, viene data la possibilità al debitore di pagare anche per mezzo del Pubblico Ufficiale che si reca al suo domicilio. Se anche in quest’occasione il debitore non adempie, allora l’atto di protesto diviene ufficiale e il soggetto viene iscritto al registro dei protestati.

Il registro dei protesti

Il registro dei protesti non è altro che un pubblico registro, tenuto dalle Camere di Commercio della zona dove si vive, all’interno dei quali vengono pubblicati i nomi delle persone fisiche e delle aziende che sono stati destinatari di un atto di protesto per mancata accettazione di assegno o di cambiale.

Il registro dei protesti è pubblico, per permettere a chiunque di informarsi preventivamente sull’affidabilità o meno di una persona privata o di un’azienda.

Il registro dei protesti è pensato per tutelare le persone che entrano in contatto con un protestato, permettendo loro di scegliere con consapevolezza se avere a che fare o meno con una persona economicamente non affidabile.

Anche le banche consultano periodicamente il registro protesti prima di decidere se accendere un mutuo o elargire un finanziamento rispetto ad una persona fisica o a un’azienda, per lo stesso motivo di cui sopra. Nella maggior parte dei casi in cui una persona risulti iscritta al registro dei protesti, si vedrà rifiutare una richiesta di finanziamento o di mutuo. Bisogna comunque sapere che, se il soggetto che è stato protestato ed il cui nome è contenuto nei registri pubblici adempie al debito entro 12 mesi dalla data di iscrizione al registro, ha diritto ad essere cancellato dalla lista.

Il protesto è l’azione con la quale viene reso noto e denunciato il mancato pagamento di un titolo di credito alla sua scadenza. I titoli di credito sono dei documenti che provano l’esistenza di un diritto e in base a questo cautelano la possibilità di farlo valere direttamente. I titoli di credito conferiscono al legittimo possessore il diritto di esigere il pagamento di una determinata somma di denaro oppure di trasferirla ad altri, entro una data stabilita. I titoli di credito propriamente detti (come gli assegni bancari, le cambiali, le tratte accettate e i vaglia cambiari) possono essere oggetto di protesto.

Il titolo di credito che ha dato vita al protesto viene confiscato dalla banca creditrice e può essere trasmesso a scelta ad una di queste figure:

  • a un notaio
  • a un ufficiale giudiziario
  • a un segretario comunale
  • al capo-stanza di compensazione bancaria.

Il soggetto ha cui è assegnato il titolo di credito non coperto è tenuto a recarsi presso il domicilio del debitore per richiederne il pagamento. In caso anche la riscossione immediata abbia esito negativo, o il debitore non risulti presente al suo domicilio, si redige la cosiddetta “levata del protesto”, con la quale il titolo acquista valore esecutivo al pari di un decreto ingiuntivo. La dichiarazione di protesto viene redatta sul titolo o allegata ad esso tramite un foglio di allungamento.

 Il protestato insolvente va incontro prima a un precetto e poi al pignoramento, e la cifra dovuta viene maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l’eventuale processo esecutivo.

Il creditore, invece, si vede restituire il titolo protestato con in più l’addebito delle spese per il protesto. Il creditore per far valere il proprio diritto può esigere il pagamento del credito e avviare l’azione di regresso, in base alla quale si rivale sui condebitori della cifra pagata al loro posto. Viceversa, può anche decidere di non far levare il protesto, ma in questo caso non potrà agire per ottenere il pagamento dagli obbligati in via di regresso.

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Il soggetto che ha levato il protesto deve identificare il debitore con nome, domicilio, luogo e data di nascita e iscriverlo su un apposito registro. I dati del protestato vengono inoltrati al Presidente della Camera di Commercio e al Presidente del Tribunale. Entro 10 giorni dalla ricezione dei dati la Camera di Commercio pubblica l’elenco dei protestati. Rendere pubblico il nominativo dei protestati è un modo per tutelare tutti coloro che hanno un rapporto economico con il soggetto in questione.

Cosa comporta l’atto di protesto?

Quali sono le conseguenze pratiche dell’essere stati protestati, ovvero di aver visto il proprio nome essere pubblicato nel registro dei protesti? Essere protestati, come è facilmente intuibile, non è mai un fattore positivo. Una volta che si è stati inseriti nel registro dei protesti, infatti, ci sono almeno due tipologie di effetti negativi che si realizzano.

In primo luogo, si subisce un danneggiamento sul piano professionale. Questo perché il registro dei protesti è, per ovvie ragioni, pubblico: chiunque potrebbe notare il nome del debitore sul registro ed evitare di fare affari con una persona che, in passato, ha già dimostrato di non essere sufficientemente affidabile. Questo può comportare un grave danno dal punto di vista dell’immagine, in primo luogo, ma anche degli affari.

In secondo luogo, per quanto concerne i prestiti, essere protestati significa essere preclusi (o per lo meno, trovare grandi difficoltà) rispetto alla possibilità di ottenere un prestito. Logicamente, infatti, le banche tendono a diffidare di chi non si dimostri adempiente e richiedono delle garanzie per i prestiti, come appunto la firma di una cambiale. Difficile però che venga concesso un prestito ad una persona che già in passato ha dimostrato di non saper onorare una cambiale. Proprio per questo motivo, per ottenere un prestito se si è stati protestati è necessario munirsi di solide garanzie, come per esempio di una fideiussione.

Come farsi cancellare dal registro dei protesti

Abbiamo visto quanto sia pregiudizievole, sia dal punto di vista economico e commerciale sia dal punto di vista del rapporto con le banche, essere iscritto nel registro dei protestati. Per questo motivo il primo obbiettivo di chi si è visto contestare un atto di protesto è quello di ottenere la cancellazione dal registro dei protesti. Vediamo in che modo si può ottenere tale cancellazione.

Il primo modo di ottenere la cancellazione dal registro dei protesti, come abbiamo appena visto, è quello di eseguire il pagamento del debito entro dodici mesi dalla data di iscrizione del proprio nome al registro dei protestati.

In tal caso, eseguito il pagamento del titolo e di tutte le spese che sono legate al protesto, nonché, ovviamente, degli interessi che sono maturati in quel periodo, si ha diritto alla cancellazione del proprio nome dal registro dei protestati. Tale regola, che si applica nel caso di cambiali e vaglia, non si applica invece in caso di assegno. Infatti, in caso in cui il titolo di credito protestato sia stato un assegno, anche se si paga immediatamente dopo il protesto stesso la cancellazione dal registro non è automatica. Per ottenere tale effetto è invece necessario ottenere il decreto di riabilitazione, da parte del Tribunale.

Un altro caso nel quale è possibile ottenere la cancellazione dal registro protestati è quello del protesto non legittimo. In questo caso, il soggetto viene iscritto al registro per mero errore. In questo caso l’interessato deve richiedere la cancellazione del protesto, e dimostrare che tale iscrizione è avvenuta solo per errore. La cancellazione, in questo caso, può anche avvenire d’ufficio da parte di chi abbia elevato il protesto per errore (il creditore). Tale possibilità di cancellazione si applica a tutti i titoli di credito.

La cancellazione dal registro dei protestati avviene altresì per riabilitazione. Laddove il debitore sia stato dichiarato riabilitato dal tribunale, ha diritto ad ottenere la cancellazione dal registro dei protesti. La riabilitazione deve essere dichiarata sempre e solo dal tribunale. Come abbiamo già visto, per gli assegni protestati, tranne il caso di trascrizione per errore, questo è l’unico modo di ottenere la cancellazione.

Come Ottenere prestiti per Protestati

Quello dei debitori protestati è un problema molto sentito e discusso per due principali ragioni: prima di tutto, perché è molto più facile rispetto al passato trovarsi in una situazione economica tale da non riuscire a rispettare le scadenze dei debiti contratti con le banche; in secondo luogo, perché essere protestati pone in una condizione di disagio e complica ulteriori richieste di finanziamento.

Proprio perché quella dei protestati è una fetta importante e purtroppo sempre più cospicua del bacino clientelare di banche e società di credito, esiste ormai un settore finanziario rivolto esclusivamente a questa categoria.

I prestiti ai protestati sono riservati, infatti, a coloro che sono stati segnalati nelle banche dati come “cattivi pagatori” e che di conseguenza hanno difficoltà ad accedere al credito tramite le prassi consuete.

Ma chi stabilisce chi è un “cattivo pagatore” e sulla base di quali motivazioni? Quando un soggetto fa richiesta di finanziamento, parte automaticamente una procedura di valutazione molto scrupolosa della sua storia creditizia, svolta dal CRIF, il Centro Rischi Finanziari, oppure dal CTC, il Consorzio Tutela del Credito. Questi altro non sono che delle gigantesche banche dati finanziari nelle quali è presente tutta la storicità creditizia di ognuno di noi: se avete emesso assegni a vuoto, se avete subito pignoramenti, protesti o altro, il vostro nome sarà segnalato con la dicitura “cattivo pagatore”.

Quando questo avviene, diventa subito molto difficile, ma non impossibile, poter ottenere del denaro in prestito. Vediamo come.

Per una persona protestata è di fondamentale importanza, più che per qualsiasi altro soggetto, poter dimostrare alla banca di essere in possesso di mezzi economici di sussistenza tali da garantire un certo e puntuale rientro del credito ottenuto in prestito. Garanzia è la parola d’ordine: maggiori saranno le garanzie fornite, maggiori saranno le possibilità di accedere al credito anche nella condizione di cattivo pagatore.

È abbastanza semplice intuire come la migliore tra tutte le garanzie possibili sia quella di un impiego che assicuri uno stipendio regolare e continuativo nel tempo, in soldoni: una busta paga. Il prestito sarà elargito procedendo alla cessione di un quinto dello stipendio.

Se, però, il soggetto protestato non può fornire come garanzia la propria busta paga in quanto lavoratore autonomo, libero professionista, artigiano o commerciante, ha a disposizione tre alternative:

  • la firma di una figura terza che faccia da garante
  • un’ipoteca immobiliare
  • la titolarità di una pensione (di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità).

Una pensione di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità è nella maggior parte dei casi la soluzione preferita e che più facilmente apre la strada a un finanziamento, di qualunque tipo esso sia, anche per un protestato. Le rate del prestito, infatti, verranno prelevate direttamente dalla pensione ogni mese, sempre attraverso la formula della cessione del quinto.

I soggetti protestati possono, infine, avanzare la richiesta di un prestito cambializzato, ossia un finanziamento non diretto all’acquisto di uno specifico bene o servizio, rimborsabile con il pagamento di cambiali a cadenza mensile. Per ottenere un prestito cambializzato è comunque obbligatorio presentare delle garanzie come il TFR (Trattamento di Fine Rapporto per i dipendenti), una polizza assicurativa sulla vita per i lavoratori autonomi oppure, in alternativa, la fideiussione personale di un altro garante.

Una volta che l’etichetta di cattivo pagatore sarà stata eliminata dal database, avrete la possibilità di chiedere qualunque prestito in qualsiasi momento senza la paura di partire già svantaggiati rispetto ad altri.

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