Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui ...
CHE COSA È LA PORTABILITA’DEL MUTUO
La legge n° 40 del 2 aprile 2007, la cosiddetta Legge Bersani, ha introdotto la portabilità dei mutui.
Il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della “surrogazione per volontà del debitore”, ai sensi dell’art.1202 del codice civile, con cui la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal debitore.
In sostanza la portabilità del mutuo vuol dire che un mutuatario può trasferire il suo debito ad un’altra banca che gli propone condizioni migliori.
La banca subentrante provvederà a saldare il debito residuo del vecchio mutuo sostituendosi al creditore originario nella relazione con la vecchia banca.
Il mutuatario si troverà così a rimborsare la nuova banca subentrata e con le condizioni concordate con questa.
Il “Decreto Bersani” afferma il principio per cui è nulla ogni pattuizione, che avvenga all’atto della stipulazione del mutuo o successivamente, che ostacoli l’esercizio del diritto legittimo di cambiare la banca con cui si è acceso un mutuo, cioè che ostacoli la portabilità del mutuo.
COSTI PER LA PORTABILITÀ DEL MUTUO
Si può sostituire una banca ad un’altra verso cui si è debitori per un importo finanziato (portabilità del mutuo) con costi minimi perché non deve essere sostituito il mutuo, quindi non si deve ricorrere alla cancellazione della vecchia ipoteca e l’iscrizione di una nuova, ma basta un unico atto di surrogazione con cui si appone un’annotazione a margine dell’ipoteca.
Questo si traduce in costi dimezzati specie in relazione alle spese notarili.
Dal punto di vista fiscale la surrogazione e quindi la portabilità del finanziamento non comporta per il mutuatario la perdita dei benefici fiscali, quali che essi siano.