Estinzione Anticipata dei Mutui

L’estinzione anticipata del mutuo consiste nel rimborsare, prima della naturale scadenza delle rate, il debito mancante in una unica soluzione.

Questo procedura consente di eliminare le rate future del mutuo risparmiando gli interessi non ancora maturati.

ESTINZIONE PARZIALE DEL MUTUO

Il mutuo, oltre che integralmente, può essere estinto anche parzialmente. In questo caso il mutuo continua ad esistere e per la stessa durata, ma le rate sono ridotte proporzionalmente.

Quindi la somma corrisposta in maniera anticipata verrà detratta dal debito residuo, e da quel momento la banca non potrà più applicare gli interessi a quella percentuale di denaro versato.

La banca è tenuta a ricalcolare la rata in base allo stesso schema di pagamento, cioè con interesse, durata, rata, tipologia di tasso come pattuito alla stipula del mutuo.

PENALE ESTINZIONE MUTUO E DECRETO BERSANI

Le banche hanno sempre cercato di scoraggiare l’estinzione dei mutui in via anticipata, visto che questo per loro significa smettere di percepire interessi sul debito residuo del mutuo. Si noti che la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario è considerata inadempimento, poiché in effetti è un venir meno alla condizione concordata in un contratto.

La maniera attraverso cui si cercava di scoraggiare l’estinzione anticipata di un mutuo prima della scadenza era l’ inserimento nei contratti di mutuo delle penali in caso di estinzione anticipata.

Il “Decreto Bersani” ha vietato l’applicazione di penali per l’estinzione anticipata parziale o totale dei mutui sottoscritti dal 2 febbraio 2007 in poi.

Comunque se l’estinzione riguarda un mutuo stipulato in data anteriore alla sua entrata in vigore la banca può chiedere la penale, ma entro la misura massima concordata tra la Associazione Bancaria Italiana (A.B.I) e le associazioni dei consumatori.

Questi temi vengono trattati in maniera più approfondita nelle sezioni “PENALE ESTINZIONE MUTUO” e “DECRETO BERSANI MUTUI”.