Come tutti, ben sappiamo l’attività svolta dall’intermediario immobiliare è finalizzata a mettere in contatto duo o più persone al fine di concludere uno o più affari di contenuto economico. Ad esmpio il cliente che intendere vendere la propria casa, comferendo ad esso un incarico di vendita.
A tal fine l’agende gli sottopone la cosiddetta Porposta D’acquisto, che verrà eventualmente accettata con la sottoscrizione della stessa.
Quindi per AFFARE si intende oggi, un’operazione economica che comporta un vantaggio di contenuto patrimoniale per le parti, e in questo momento che per l’Agenzia delle Entrate scatta l’obbligo di registrazione del preliminare da parte degli agenti immobiliari. Quindi quando c’è la volontà sia dell’acquirente che del venditore a concludere l’AFFARE!
Mentre l’obbligo non sorge per la proposta d’acquisto, che consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale proveniente da un soggetto che intende stipulare un contratto, in quanto è una acquisiszione di documenti prenegoziale. E in assenza dell’accettazione da parte del venditore , determina solo l’insorgere di una responsabilità precontrattuale, che non produce effetti giuridici tipici di uno scambio.

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