A solo cinque mesi dall’entrate in vigore della decreti Anticrisi sono ancora pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni a vantaggio dei mutui a tasso Variabile per l’abitazione principale, un motivo è senzaltro l’interpretazione che le Banche attribuiscono alla normativa.
Per sciogliere alcuni di questi nodi, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative, infatti la la circolare 32256 , datata 30 aprile 2009 ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari – si legge nel testo – concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati». Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: ossia mutuo prima casa, a tasso “non fisso”, stipulato prima del 31 ottobre 2008.
Inoltre la circolare chiarisce anche che nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile, il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».
Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».
Se, ad esempio, il mutuo è stato sottoscritto da due coniugi, dei quali uno soltanto usufruisce delle agevolazioni per l’abitazione principale, il tetto al 4% sarà applicato soltanto su metà rata (la parte restante sarà calcolata con il tasso effettivo di mercato), indipendentemente dal modo in cui la proprietà dell’immobile è divisa fra gli intestatari.
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