Certificazione Energetica

Il D.L. 112/2008 (art.35) ha disposto l’abrogazione ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art.6 e dei commi ottavo e non dell’art.15 del D.L. 192/2005.

Per effetto di tali abrogazioni non sono più previsti , né l’obbligo di ALLEGAZIONE dell’attestato di certificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso (vendite, cessioni immobiliari a pagamento), né l’obbligo di CONSEGNA e/o messa a disposizione dell’attestato di certificazione energetica a favore del conduttore nel caso di locazione, obbligo questo che fino all’entrata in vigore di tale Decreto poteva causare la nullità del contratto.

Tutto ciò non sta a significare che il venditore dell’immobile o il locatario sono assoolti dall’impegno di garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti dell’immobile che si sta vendendo o affittando, infatti rimane sempre fermo l’obbligo della Dotazione di tale certificazione:

L’obbligo riguarda al momento i seguenti edifici:

I nuovi edifici: ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività richiesto o presentato dopo l’8 novembre 2005;

  • Gli edifici radicalmente ristrutturati: ossia gli edifici con una superficie utile superiore a 1000 mq., che hanno oggetto delle ristrutturazioni radicali in forza del permesso di costruire o DIA richiesta o presentata dopo l’8 novembre 2005;
  • Gli edifici agevolati: gli edifici sul quale sono stati eseguiti dal 1 gennaio 2007 interventi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche, per i quali si intende accedere alle diverse agevolazioni;
  • Gli edifici Pubblici: ossia gli edifici per i quali sono stati stipulati nuovi contratti relativi ala gestione degli impianti termici e di climatizzazione, dopo il 1 luglio 2007;
  • Gli edifici preesistenti: ossia gli edifici che comportino un consumo energetico, che a prescindere dall’epoca di ricostruzione non sono riconducibili a tutti gli edifici di cui a i punti sopra 1 – 2- 3 – 4, di superficie inferiore ai 1.000 mq.

Dal 1 luglio 2009 l’obbligo di dotazione riguarderà tutti gli edifici, anche le singole unità immobiliari, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie (tenendo conto che per gli edifici preesistenti l’obbligo sorge solo in caso di trasferimento a titolo oneroso).



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