Come da mio articolo del nove marzo scorso, prendendo in considerazione la circolare dell’Agenzia delle Entrate, e più precisamente la circolare n.59/E dell’11 Marzo, si è chiarito il codice tributo da utilizzare da Banche e Intermediatori Finanziari, al fine di utilizzare il credito d’imposta in compensazione, recuperando così da parte delle Banche e Intermediari finanziari la quota di mutuo che hanno anticipato e che è a carico dello Stato.
Il codice è “6811″ e va utilizzato esclusivamente in compensazione.
Il suddetto codice va inserito nella Sezione Erario del modello F24, in corrospondenza delle somme indicate “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati”.

Mutui a tassi ridotti da 40 banche, anche per sostituzione. Richiedi ora il preventivo gratuito!