Sconti 4% su Mutui Variabili – Disposizioni

 Come da mio articolo del 22 febbraio scorso, rinveniamo ora nel merito dello sconto sui mutui a tasso variabile del 4%, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.32583, si specifica le disposizione attuative dell’articolo 2 comme 3, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, che spiega le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti, necessari a poter usufruire dello sconto al 4% dei tassi e le modalità di attuazione dei crediti d’imposta.

Vediamo insieme a chi spetta in realtà l’agevolazione e quali sono gli adempimenti necessari:

L’agevolazione spetta agli intestati di un mutuo a tasso variabile contratto per l’acquisto, ristrutturazione della Prima Casa entro il 31 ottobre 2008, e non per gli immobili riportati in catasto nelle categorie A1 – A8 – A9.

Il primo adempimento spetta alle Banche che individuato il cliente beneficiario dello sconto, e comunicheranno alla casella di posta dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it detto nominativo,  gestendo tutto tramite questa casella di posta; verranno quindi istituiti degli appositi elenchi nell’anagrafe tributaria, dove sarà possibile verificare i requisiti per l’ammissibilità allo sconto e il beneficiario.

Una cosa molto importante è quella di contattare comunque la propria Banca, poichè in caso di omessa indicazione nel ridetto elenco dei dati del beneficiario, quest’ultimo può comunque avvalersi dello sconto rivolgendosi alla propria Banca e presentanto un’apposita AUTOCERTIFICAZIONE, che verrà esibita su  richiesta dell’Organo di Controllo per eventuali verifiche.

Il calcolo della rata avverrà tenendo conto dell’applicazione del tasso massimo del 4% senza spread, spese o altra maggiorazione tenendo conto del tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del mutuo variabile. Naturalmente in detta agevolazione possono entrate a far parte anche i mutui rinegoziati con la Legge Tremonti n.93/08.

La differenza degli importi calcolata tra la nuova rata scontata e quella che sarebbe stata senza lo sconto è a carico dello Stato. Verrà anticipata dalla Banca la quale a titolo di credito d’imposta riceverà il rimborso nel suo 770 in una apposita sezione.

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