Vediamo insieme a chi spetta in realtà l’agevolazione e quali sono gli adempimenti necessari:
L’agevolazione spetta agli intestati di un mutuo a tasso variabile contratto per l’acquisto, ristrutturazione della Prima Casa entro il 31 ottobre 2008, e non per gli immobili riportati in catasto nelle categorie A1 – A8 – A9.
Il primo adempimento spetta alle Banche che individuato il cliente beneficiario dello sconto, e comunicheranno alla casella di posta dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it detto nominativo, gestendo tutto tramite questa casella di posta; verranno quindi istituiti degli appositi elenchi nell’anagrafe tributaria, dove sarà possibile verificare i requisiti per l’ammissibilità allo sconto e il beneficiario.
Una cosa molto importante è quella di contattare comunque la propria Banca, poichè in caso di omessa indicazione nel ridetto elenco dei dati del beneficiario, quest’ultimo può comunque avvalersi dello sconto rivolgendosi alla propria Banca e presentanto un’apposita AUTOCERTIFICAZIONE, che verrà esibita su richiesta dell’Organo di Controllo per eventuali verifiche.
Il calcolo della rata avverrà tenendo conto dell’applicazione del tasso massimo del 4% senza spread, spese o altra maggiorazione tenendo conto del tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del mutuo variabile. Naturalmente in detta agevolazione possono entrate a far parte anche i mutui rinegoziati con la Legge Tremonti n.93/08.
La differenza degli importi calcolata tra la nuova rata scontata e quella che sarebbe stata senza lo sconto è a carico dello Stato. Verrà anticipata dalla Banca la quale a titolo di credito d’imposta riceverà il rimborso nel suo 770 in una apposita sezione.

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