Secondo la finanziaria 2009, e in base all’art.2 co.5 e 5 quarter del decreto anti-crisi, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, per quanto riguarda i mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca relativi all’acquisto dell’abitazione principale, devono garantire come base di riferimento il tasso d’interesse indicizzato sulle operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea.
E’, altresì imposto a banche ed intermediari finanziari di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza dell’offerta di tali contratti e alle relative condizioni, nei termini indicati dalla Banca D’Italia, trasmettendo al suddetto istituto, informazioni sui condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui erogati.
Qualore queste prescrizioni non risultino rispettate, trova applicazione la sanzione prevista dall’art.144, co.3, TUIB con sanzione monetarie che vanno da un minimo di euro 1.032,00 fino ad un massimo di euro 12.911,00 oltre a quanto stabilito dall‘art.145 del TUIB in materia di procedura sanzionatoria.

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