Mutui prima casa finanziaria 2008
Imposta sostitutiva sui finanziamenti per l’acquisto della prima casa
La Finanziaria del 2008, prevede l’aliquota ridotta da applicare ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di legge a esistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, indicata nell’atto di finanziamento oppure allegata al medesimo.
Nell’ipotesi di decadenza dei benefici in parola per dichiarazioni mendaci o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima che sia trascorso il termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’Agenzia delle Entrate competente al recupero le maggiori imposte sull’atto di compravendita dell’abitazione, acquistata con i benefici sopracitati, dispone, da tre anni dal verificarsi della circostanza che comporta la revoca dei benefici, il recupero della differenza tra l’imposta sostitutiva, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30% della differenza medesima nei confronti del soggetto mutuatario.
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