Fondo Solidarietà per i Mutui

Fondo Solidarietà per i Mutui

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge n.244/2007 e prevede la possibilità, per i possessori Fondo Solidarietà per i Mutui di un mutuo sulla prima casa, di beneficiare di una sospensione del pagamento delle rate nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di temporanea difficoltà, che incidano negativamente sul reddito complessivo della famiglia.

Questo fondo è stato modificato nel 2012 con la legge n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Ad oggi è possibile accedere a questa agevolazione soltanto nei seguenti casi:

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

In questi primi due casi, con eccezione di ipotesi quali la risoluzione contrattuale per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, con chiara permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.

Oppure ancora:

Cessazione dei rapporti di lavoro di rappresentanza commerciale, di agenzia o parasubordinato;

Morte o riconoscimento di un handicap grave non inferiore all’80%.

Tutte le sopraindicate situazioni, devono chiaramente verificarsi solo successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso a questo beneficio.

A partire dal 27 aprile 2013 è possibile inoltrare le richieste di sospensione dei mutui a Consap, attraverso i circuiti bancari.

Il Fondo è stato creato per aiutare tutti coloro che sono in possesso di un mutuo ipotecario e causa digravi problemi non riescono a pagarlo. Per avere accesso a questo tipo di agevolazione, pertanto, è strettamente indispensabile essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, fornendo alla banca tutti i documenti necessari nel momento in cui si presenta la domanda.

Dal giorno in cui si presenta la domanda, completa di tutti i documenti previsti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo nel pagamento delle rate. E’ importante presentare domanda entro i 90 giorni dall’ultima rata non pagata, o non si può ricorrere a questo strumento.

Vediamo insieme, nello specifico, chi può presentare la domanda di accesso al fondo:

  • può presentare domanda il proprietario di una casa adibita ad abitazione principale o il titolare di un mutuo contratto per l’acquisto del medesimo immobile con un valore non superiore ai 250.000 euroe gli indicatori ISEE che non superino i 30.000 euro.

Il mutuo, inoltre, deve essere nel piano di ammortamento da almeno un anno dal momento di presentazione della domanda.

Il ritardo nel pagamento della rata non deve essere superiore ai 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

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Nel caso di mutui intestati a più persone, è sufficiente che i requisiti citati sopra vengano rispettati anche da soltanto uno dei mutuatari. In caso di morte del mutuatario, questa domanda può essere presentata dal subentrato erede o dal  cointestatario del mutuo nel caso in cui abbia tutti i requisiti di cui abbiamo parlato sopra. L’erede dovrà trasferire presso l’immobile oggetto del mutuo la sua residenza e presentare la propria situazione ISEE.

La domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo dovrà essere presentata presso la banca nella quale è in corso il finanziamento, presentando i seguenti documenti:

  • documento d’identità o passaporto del richiedente;
  • attestazione di indicatore di situazione economica equivalente (meglio conosciuto come ISEE).
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, se si aveva un contratto a tempo indeterminato la lettera di licenziamento, ovvero la documentazione con la quale si può attestare le dimissioni dal lavoro. Mentre nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, va’ bene una copia del contratto, odi eventuali comunicazioni con cui è possibile attestare la cessazione del rapporto.
  • nel caso, invece, in cui si abbiano delle dimissioni per giusta causa, la copia della sentenza giudiziale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha portato alle dimissioni del lavoratore. In alternativa è possibile presentare una copia della lettera di dimissioniper giusta causa con il riconoscimento da parte del datore di lavoro.
  • nel caso in cui insorgano condizioni di non autosufficienza oppure di handicap grave di uno degli intestatari del contratto di mutuo, si dovrà presentare un apposito certificato rilasciato dall’ASL competente per il territorio del richiedente nel quali si qualifichi l’handicap riconosciuto almutuatario.

La banca, una volta acquisita tutta questa documentazione, potrà verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata, al fine di inviare successivamente, per via telematica, la domanda a Consap.

Consap, quale gestore del Fondo, si impegna entro i 15 giorni lavorativi successivi a dare esito alla domanda pervenuta, dandone comunicazione e alla banca. Nel caso di non ammissione la decisione viene sempre specificamente motivata. Sarà poi la banca a comunicare al mutuatario l’esito della richiesta e la motivazione in caso di mancata accettazione.

Da qui puoi scaricare la domanda da presentare in banca. (Clicca per scaricarla).

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