Il verificarsi di una delle cause di decadenza delle agevolazioni prima casa fa si che l’amministrazione finanziaria abbia il potere di richiedere al contribuente l’imposta in misura ordinaria dovuta, la sanzione amministrativa e gli interessi di mora. L’imposta dovuta , viene data dalla differenza tra imposta versata e quella che si sarebbe dovuta pagare nel caso in cui non avessimo usfruito delle agevolazioni, tale imposta è di natura complementare.
Si definisce imposta complementare di registro, l’imposta che grava su entrambi i soggetti intervenenti all’atto notarile ossia venditore e acquirente, in solido, escludendo la responsabilità del notaio, il quale è responsabile solo per il pagamento dell’imposta di registro principale (registro, ipotecaria e catastale) e la solidarietà tra il soggetto che aliena nei 5 anni la prima casa senza riacquistarne un’altra entro l’anno successivo ed il soggetto che acquista dallo stesso nei 5 anni. In particolare la Legge si pronuncia in base alle sentenze della Corte di Cassazione insieme con l’art.57 del D.p.r. 131 affermando che l’imposta complementare dovuta a un fatto imputabile soltanto ad una delle parti è a carico soprattutto del venditore.
L’imposta complementare di registro è un’imposta indiretta, molto spesso a tutela del soddisfacimento dell’imposta da versare il notaio esercità nei confronti del venditore una richiesta di deposito di una somma a garanzia, tale somma naturalmente gli viene restituita se il venditre dimostra di avere riacquistato una prima casa nell’anno, oppure quando dimostra di aver sanato il pagamento dell’imposta all’ufficio del registro, o quando si decide di voler pagare la sanziane con detta soma concessa in deposito, o infine può essere messa a disposizione direttamente dell’acquirente per il pagamento di quanto dovuto dal venditore.
Va precisato che non è un’obbligo previsto dalla legge rilasciare dal venditore, una somma in deposito cauzionale, molto spesso i notai hanno pareri discordanti e il venditore può anche non avvalere la tesi se non ha maturato debito o insolvenze con l’agenzia delle entrate, e l’acquirente allo stesso tempo non potrebbe recedere dal contratto per giusta causa.
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