Nuova imposizione al limite di circolazione del danaro.
E’ quanto ha disposto il nuovo Decreto Legge 31 del maggio scorso, con la riduzione della soglia massima per la circolazione a 5.000,00 euro, anzichè 12.500,00 euro.
In altri termini, le persone che intendono usare contanti per effettuare operazioni di acquisto con altri soggetti economici possono continuare a farlo al di sotto del limite di euro 5.000 per singola operazione, anziché con la vecchia soglia di 12.500 euro.
Se invece l’operazione da effettuare richiede una somma uguale o superiore a 5.000,00, per evitare l’applicazione della sanzione amministrativa, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento riconducibili all’utilizzo di un assegno bancario o postale non trasferibile, oppure un bonifico, con l’individuazione ben precisa del beneficiario
L’abbassamento del massimale operativo per l’utilizzo di denaro contante e assegni, ha dettato nuove regole anche per i libretti postali e non al portatore, che anch’essi non devono superare il tetto di euro 5.000/00 riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria effettuata, ossia non è possibile suddividere un importo di 9 mila euro in 3 operazioni frazionate da 3 mila euro cadauna, risultando inferiore al limite previsto di 5 mila euro ma che cumulativamente superano il tetto massimo.
Naturalmente per la Banca rimane l’obbligo di applicare la non trasferibilità agli assegni, che potranno essere emessi o tratti senza detta clausola solo con l’applicazione del bollo come prevede l’attuale normativa. E potranno emettere o trarre assegni anche non trasferibili fino alla soglia dei 5 mila euro. Ponendo la massima attenzione poiché per la mancata applicazione della clausola di non trasferibilità vi è una sanzione minima di 3 mila euro, che scendono a 2 mila euro se si decide di pagare l’oblazione entro 60 giorni.
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