Con G.U. del 22 maggio è stata introdotta la Legge n.73, recante nuove disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Dal 26 maggio 2010 chi ha dei debiti con il fisco per un importo inferiore a 8.000 euro non può essere iscritto nelle liste Equitalia come titolare di ipoteca immobiliare, non può cioè avere un’ipoteca sulla propria abitazione, come ha anche sottolineato l’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, la legge non prevede che chi è stato già iscritto per cifre inferiori agli 8.000 euro esso sia automaticamente eliminato dagli elenchi: i cittadini interessati devono provvedere a inviare per iscritto una lettera alla società di riscossione per chiedere che l’ipoteca venga cancellata, poichè Equitalia non acconsente alla cancellazione d’ufficio, bisognerà far riferimento alla propria buona volontà, facendone apposita richiesta, reiterando l’insussistenza dell’ipoteca sulla base della Sentenza delle Corti Riunite n.4077 del 22 maggio 2010, e richiamando Equitalia al pagamento delle spese di cancellazione, nonchè dei costi dell’iscrizione dell’ipoteca stessa.
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