Detrazione dei Canoni di Locazione (Affitti)

La Detrazione per i Canoni di locazione o di affitto sostenuti dal contribuente per l’abitazione principale, spetta tenendo conto di alcuni requisiti principali legati alla redditività del contribuente, che deve essere inannzitutto un lavoratore dipendente e non deve percepire altri redditi diversi, deve aver un contratto di locazione registrato, i cui dati identificativi verranno descritti nella domanda di richiesta, inoltre va individuato il tempo ( in mesi ) che l’immobile è stato adibito ad abitqazione principale.

Possono usufruire di questa detrazione:

Contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998

  • La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli “concordati” o “convenzionali” sia ancora quelli di durata transitoria, l’importo da detrarre va da 150 ai 300 euro in base al reddito.

Contratti di locazione “concordati”

  • La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone “convenzionale” o “concordato”);  l’importo da detrarre va da 247,90 a 495,80 euro in base al reddito.

Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni 

  • La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che  a partire dal 2007 hanno stipulato, un qualsiasi contratto ai sensi della legge 431/1998 per l’immobile da destinare a propria abitazione principale. La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l’abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati, l’importo da detrarre è di eurp 991,60 per tre anni

Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro

  • Per i soli lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un’altra regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. L’importo della detrazione va da 495,80 a 991,60 euro in base al reddito.
Fonte: Agenzia delle Entrate

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20 Comments on "Detrazione dei Canoni di Locazione (Affitti)"

  1. @Daniele:

    posso soltanto ribadire quanto già da me espresso in precedenti commenti precisando che una richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate sarebbe meglio porla via PEC per dare una validità legale alla loro risposta.

    Aggiungo che nel caso di "Inquilini che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro" (rigo E42 del 730/2011) si fa riferimento al trasferimento della RESIDENZA, mentre per gli "Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale" (rigo E41 del 730/2011)occorre adibirla EFFETTIVAMENTE ad abitazione principale e non a semplice domicilio.

    Occorre quindi essere in grado di provare tale ultima situazione.

  2. daniele | at 02:19 | Rispondi

    Grazie Paolo.Ma x provare che effettivamente è adibita ad abitazione principale possono bastare secondo lei le bollette,rata dell'affitto(intestazione del bollettino)?

  3. @Daniele:

    a mio modo di vedere sì perchè l'abitazione principale è dove si dimora abitualmente. (rigo E41 del 730/2011)

    Laddove si parli di "trasferimento della residenza per motivi di lavoro" sono leggermente piu' cauto. (rigo E42 del 730/2011)

    In ogni caso potresti far valere la detrazione del rigo E41.

    Quanto detto è esclusivamente una mia personale interpretazione.

  4. @Umberto #49:

    il mutuo è detraibile se si tratta di abitazione principale, ovvero dove si dimora abitualmente.

    Nel momento in cui viene affittata a terzi ritengo non si possa più parlare di abitazione principale e quindi si perde il beneficio alla detraibilità.

    Al momento l'abitazione principale e le sue pertinenze sono esenti dall'ICI (quasi sempre), ma sicuramente dal 2012 verranno introdotte modifiche spiacevoli.

  5. Roberto | at 05:10 | Rispondi

    Salve,sono un neo lavoratore che si è appena trasferito a Milano per appunto un offerta di lavoro. Ho un regolare contratto d'affitto (4+4) intestato a mio nome ma nonostante sia qua da Marzo non ho ancora fatto il cambio di residenza (sono toscano). Le utenze per il gas e la corrente sono peró a mio nome. Pago attualmente un canone di locazione mensile di 750€ . Potete per cortesia dirmi se è in qualche modo detraibile? Grazie tante. saluti

  6. @Roberto:

    La detrazione puo' essere operata nei primi tre anni in cui e' stata trasferita la residenza.

    Trasferendo quindi la residenza a gennaio 2012 potrai usufruire dell'agevolazione per intero per gli anni 2012-2013-2014.

  7. Sergio | at 03:54 | Rispondi

    Buonasera, sono uno studente fuori sede che da maggio dell'anno scorso ha iniziato a lavorare continuando gli studi e che ha pagato le tasse universitarie. Volevo sapere come faccio a calcolare il mio reddito e che tipo di agevolazione devo usare per scaricare l'affitto? Inoltre le tasse universitarie in che percentuale si scaricano? Quando si fa la dichiarazione dei redditi? Che mi serve sapere? Grazie per l'attenzione

  8. Arcangelo | at 00:43 | Rispondi

    Salve, mi è stato spiegato che per usufruire della detrazione dell'affitto dev'essere esplicitamente menzionata la legge n 431 del 1998 sul contratto di locazione. Nel mio caso sul contratto viene solamente menzionato l'art.2 comma 1 della legge 431 e la legge 392 del 1978. Posso stare tranquillo o devo far aggiungere o modificare qualcosa sul contratto?

  9. @Sergio #57:

    Il tuo reddito viene certificato dal modello Cud (o equivalente) che il datore di lavoro ti consegnerà entro la fine di febbraio.

    Successivamente farai la dichiarazione dei redditi nella quale inserirai il tuo reddito, tutte le spese sostenute per tasse universitarie (ti verrà restituito il 19% di quanto pagato).

    Per quanto riguarda l'affitto ti invito a leggere quanto scritto nell'articolo e nei commenti sopra oppure sul mio blog cliccando sul mio nome.

  10. @Arcangelo #58:

    Ai fini della detraibilità fiscale viene richiesto che il contratto di locazione venga stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 (e abitualmente la dicitura compare!)

    I singoli articoli o commi disciplinano solo la tipologia di contratto, non la detraibilità fiscale.

    La legge 392/1978 è superata e quindi è inutile che compaia visto che presumibilmente il contratto è stato stipulato dopo il 1998.

    Aggiungo che se l'Agenzia delle Entrate ha accettato la registrazione del contratto è perchè ne ha riconosciuto la validità ai sensi della legge 431/1998.

  11. andreea | at 12:02 | Rispondi

    Buongiorno,
    vorrei sapere se esiste una limitazione temporale per richiedere la detrazione per il rinnovo del contratto di affitto (legge431 del 9 dicembre 1998,). Nel mio caso ho richiesto la detrazione per 3 anni (2009,2010,2011). Non è un contratto di locazione agevolata per i giovani tra 20 e 30 anni, ma un contratto "4+4". Posso ancora richiederla (naturalmente rispettando le condizioni di reddito)e fino a quando?
    Grazie per una risposta!

  12. Giuliana | at 00:31 | Rispondi

    Ciao a tutti vorrei avere delle spiegazioni riguardo questo argomento. Ho un reddito di 7.000 euro annui e sono stata in affitto da Marzo 2008 a Marzo 2010 con un canone di affitto di 150 euro mensili poi per motivi di mancato pagamento mi e'stato cessato il contratto che era regolarmente 4+4. Volevo sapere se era possibile recuperare questi 2 anni di affitto pagati. GRAZIE Giuliana

  13. Claudia | at 09:50 | Rispondi

    Buongiorno,
    la mia situazione è la seguente: ho 27 anni, un contratto di lavoro a tempo determinato a Roma (mentre io ho la residenza a Napoli) e vivo in una casa con contratto d’affitto 3+2 cointestata con il mio ragazzo.
    Mi aiutereste a capire se ho diritto alla detrazione, ed eventualmente quale “RIGO” dovrei compilare?

  14. albino | at 10:51 | Rispondi

    ho un contratto di locazione intestato ma non sono residente nel comune, pero' vi sono residenti mia suocera e i miei figli posso detrarre i canoni di locazione .

  15. Buongiorno,
    vorrei chiedere un'informazione riguardo alle detrazioni dell'affitto.Siccome ho 29 anni e il mio reddito non supera 15.000 euro mi è stato detto che potrei usufruire della detrazione di tipologia nr 3 (circa 990 euro). Ed è proprio quella che mi è stata assegnata dal caf l'anno scorso. Purtroppo, dopo approfondita lettura, ho scoperto che quella detrazione riguarda i contratti per locazione agevolata(e non è il mio caso). Mi potreste spiegare se l'assegnazione del caf dell'anno scorso è un errore o magari esiste la possibilità di detrarre questa somma anche con un contratto di abitazione non agevolata? grazie mille, Mari

  16. Franco | at 15:10 | Rispondi

    salve,

    abito da maggio 2011 a milano ma ho spostato la residenza solo a gennaio 2012.

    Ho un contratto 4+4 e ogni mese pago l’affitto tramite bonifico.

    Volevo sapere, ai fini dell’ottenimento della detrazione, se basta presentare copia del contratto oppure se servono anche le ricevute dell’affitto (che non posseggo..)

    Il contratto di luce e gas risulta a nome dell’altro inquilino..

    grazie

  17. Concetto | at 14:22 | Rispondi

    Salve, sono un operaio di 27 anni ed ho un contratto di affitto 4+4 stipulato a maggio 2011 nel comune di milano, nel mese di gennaio 2012 ho spostato la mia residenza dal comune di Catania al comune di milano ma presso l’azienda per cui lavoro e non nell’abitazione dove risiedo. La mia domanda è posso usufruire delle detrazioni per il canone di affitto?

  18. silvia | at 16:43 | Rispondi

    buon giorno, dunque per detrarre l'affitto basta che sul contratto c'e scitto legge 431798? posso farlo anche se lo scorso anno non lo abbiamo fatto? essendo cointestato a me e mio marito si scarica a meta? e a seconda del nostro reddito? per la prossima volta che saro a suo carico puo detrarre tutta la parte lui? e conme fare visto che a luglio dello scorso anno e stato afatto adeguamento istat e quindi da luglio l'importo e aumentato? grazie

  19. Simona | at 17:03 | Rispondi

    Buonasera, mia moglie ha un affitto intestato nella casa in cui viviamo.
    Ora non lavoro ed è a mio carico.
    Qualora facessi il modellio 730 (intestato a me) posso comunque detrarlo dall' irpef?

  20. Buon giorno, ho un dubbio sull'agevolazione per locazioni a giovani 20-30 anni. Mio figlio ha stipulato un contratto di locazione 4 + 4 con il sistema di cedolare secca a luglio 2013 e ha usufruito dell'agevolazione cod. 3 per 184 giorni nel 2013.
    Il 13 aprile 2014 ha compiuto 30 anni. Fino a che data del 2014 ha diritto all'agevolazione codice 3?
    Il contratto di locazione cita la Legge n. 431/98 e norme L 392/78 non abrogate. Una volta decaduta l'agevolazione per giovani 20-30 anni potrà usufruire fino alla scadenza del terzo anno di contratto dell'agevolazione cod. 1 oppure cod. 2?

    Grazie.

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