Il mutuo è un peso che grava fortemente sulla famiglia e che spesso non permette di generare risparmio nei c/c dei mutuatari.

Tuttavia se avanza qualche soldo, col passare degli anni è possibile che avvenga un cumulo di denaro col quale si vuole anticipare l’estinzione del mutuo.
Estinguendo il debito precedentemente alla scadenza prevista dalla sottoscrizione del contratto, la banca perde tutti gli interessi che doveva guadagnare negli anni che sarebbero passati.

Ecco che allora cade su di noi la clausola penale.
Ovvero una clausola che prevede il pagamento di una certa quota extra, per sciogliere il contratto anticipatamente.

Con la nuova legge Bersani l’estinzione anticipata di un mutuo sulla prima casa, non prevede più la clausola rescissoria e per cui l’operazione non comporta un esborso che andava dall’ 1 al 4% sul capitale restituito anticipatamente.

Tuttavia se il mutuo non è sulla casa di prima abitazione, la clausola penale rimane e dovrà essere pagata in caso di rescissione anticipata del contratto.

In base ai diversi tipi di mutui ho trovato il peso delle clausole penali:

MUTUI A TASSO VARIABILE

La penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione:

  • Prima del terz’ultimo anno: 0,50%
  • Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
  • Negli ultimi due anni: nessuna
  • Esiste inoltre la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale risulta pari o inferiore al limite massimo.

    In tali casi si avrà diritto ad uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca all’origine.

    MUTUI A TASSO FISSO

    Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.

    Con i finanziamenti contratti dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono invece le seguenti:

  • Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
  • Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
  • Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
  • Negli ultimi due anni: nessuna
  • Se il contratto di mutuo originario prevede già una penale uguale o inferiore ai limiti sopra indicati si potrà sfruttare la “clausola di salvaguardia”.

    Essa stabilisce una riduzione dello 0,25% nel caso di penali contrattuali uguali o superiori all’1,25%. Lo sconto si riduce allo 0,15% con penali inferiori all’1,25%.

    MUTUI A TASSO MISTO

    Se al momento dell’estinzione è in corso l’ammortamento a tasso variabile valgono i limiti applicati ai mutui a tasso variabile, mentre se si sta rimborsando a tasso fisso bisognerà fare riferimento ai criteri stabiliti per tale modalità.

    Nel caso di contratti a tassi miscelati le distinte quote di debito sconteranno il trattamento rispettivamente destinato alle due formule.

    A questo link trovate il decreto Bersani, potete leggere la parte inerente a quanto ho scritto all’articolo 7:
    Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

    Fonte Telemutuo