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Per prevenire i finanziamenti illeciti, sopratutto a scopi terroristici il Novembre scorso è stato scritto questo decreto che tra poco entrerà in vigore, guidaaiprestiti.blogspot ne riporta i punti salienti:
A partire dal prossimo 30 aprile 2008, in ottemperanza al suddetto decreto, entreranno in vigore le nuove norme concernenti la limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. I punti salienti del decreto sono 9 e di seguito li riportiamo in estrema sintesi.
1) divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore, fra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00);
2) obbligo, per tutti gli istituti di credito, di rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di “non trasferibilità”; è possibile, tuttavia, richiedere per iscritto presso gli sportelli della propria banca il rilascio di moduli di assegno in forma libera pagando, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo;
3) gli assegni emessi per un importo pari o superiore ad euro 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità” (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00);
4) gli assegni emessi a proprio favore con le formule: “a me stesso”, “a se stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.” o altre equivalenti, possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane;5) La banca consente di richiedere l’emissione di assegni vidimati. In tal caso gli assegni sono
emessi muniti della clausola di “non trasferibilità”, salvo che il richiedente, all’atto della richiesta scritta, dichiari espressamente di voler emettere assegni vidimati di importo inferiore ad euro 5.000,00 in forma libera. Per ogni assegno vidimato richiesto in forma libera è dovuto un importo di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo;6) i vaglia postali sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”. Si può richiedere a Poste Italiane, per iscritto e pagando l’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun titolo, il rilascio di vaglia postali di importo inferiore ad euro 5.000,00 senza la clausola di “non trasferibilità”;
7) ciascuna girata apposta su assegni bancari o postali, vaglia circolari o cambiari e vaglia postali emessi in forma libera deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;
il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00). I libretti al portatore esistenti alla data del 30 aprile 2008, con saldo pari o superiore ad euro 5.000,00 devono essere estinti o il relativo saldo deve essere ridotto al citato importo entro il 30 giugno 2009;
9) in caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore, il cedente deve comunicare alla propria banca o alle Poste, entro 30 giorni, la data di trasferimento e i dati identificativi del cessionario, codice fiscale compreso.
Un punto un po’ particolare è sicuramente il 2° punto.
Pagando gli assegni possono diventare trasferibili, insomma la norma non è così preventiva, come lo è poi la 3 dove cita chiaramente il divieto totale di girata per assegni superiori a 5000 euro.
Idem anche nel punto 6°, per i vaglia postali.
La possibilità di deroghe ad alcuni punti di questo decreto mi lascia un po’ perplesso, essendo norme contro il riciclaggio non dovrebbero permettere deroghe.
Probabilmente riferendosi a cifre di basso valore, hanno ritenuto che un o strappo alle regole potesse farsi.
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