Informativa Precontrattuale sui Mutui e diritti del Mutuatario

Secondo il principio della correttezza e della trasparenza bancaria ogni qual volta ci accingiamo a iniziare una pratica di finanziamento, di qualsiasi natura esso sia, prestito, mutuo, leasing e cosi via…., secondo la normativa 119 del Codice del Consumo, il mutuatario, ossia colui che richiede il finanziamento, ma anche chi interverrà nell’atto di mutuo come garante (fideiussore) o terzo datore di ipoteca, hanno tutti diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto , una copia completa del testo contattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto.

Qualora, non ci dessero la possibilità di visionare il contratto potremmo sempre opporci, ma bisogna far attenzione!

Infatti, al momento della stipula nel contratto di mutuo, andrà specificato tra le clausole vessatorie, se il mutuatario si è avvalso o no del diritto di conoscere il contratto in via preventiva, tenendo conto che il diritto all’informativa precontrattuale è un diritto irrinunciabile del mutuatario e non può essere sottoposto a termini o condizioni .

Quindi un consiglio, tenete presente che conoscere tutte le specifiche condizioni previste dal contratto, in via preventiva è un vostro diritto da far valere, soprattutto quando le condizioni bancarie o finanziare dell’Istituto creditore sono poco chiare o complesse.



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