Modello 730/2010 e Nuove Detrazioni

Come, tutti gli anni è ormai arrivato quasi il momento di accingersi a tutte le novità finanziarie e fiscali che fanno riferimento alla propria Dichiarazione dei Redditi, relativamente ai redditi 2009. Nello specifico, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di capitale, quelli di lavoro autonomo per i quali non è necessario possedere la partita Iva, alcuni dei redditi diversi, quelli provenienti dal possesso di terreni e fabbricati e alcuni dei redditi soggetti a tassazione separata.

Tra le novità del 2010, spicca uno spazio riservato alla detrazione del 20% per mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, Tv e computer acquistati per l’arredo di immobili in ristrutturazione e la nuova sezione relativa al credito d’imposta per la “ricostruzione immobiliare” di cui possono fruire i contribuenti residenti nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso.

Esordisce, poi, la detrazione del 55%, che spetta ai contribuenti, che hanno acquistato o ereditato immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica attuati nel 2008, possono rideterminare il numero delle rate in cui scelgono di dilazionare la fruizione del credito residuo. L’articolo 9-bis del decreto 19 febbraio 2007, emanato di concerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello dello Sviluppo economico, prevede infatti che, in caso di acquisto (anche per successione) di un immobile su cui è stato realizzato un intervento agevolato al 55%, il nuovo proprietario “erediti” anche il credito d’imposta residuo e possa avvalersi della possibilità di cambiare il numero delle quote rimaste.

Vi è la sezione IV, riservata alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dello scorso 6 aprile. All’interno di questo nuovo spazio (composto da due righi, il primo riservato all’abitazione principale, il secondo alle altre), i contribuenti potranno indicare le spese, sostenute per riparare, ricostruire o acquistare immobili, per cui spetta il credito d’imposta introdotto dall’articolo 3 del Dl 39/2009 e regolamentato da successive ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri (Opcm n. 3779 del 6 giugno e n. 3790 del 9 luglio).



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