Trasparenza Bancaria Senza Costi

Secondo il Garante della Privacy, con suo provvedimento del 23 luglio 2009 a seguito di un ricorso presentato da una società in accomandita semplice, definisce che la Trasparenza Bancaria non può esserre assoggettata a spese per il cliente.

In pratica, la società aveva richiesto alla propria banca di ottenere la comunicazione dei dati personali, relativamente a tre rapporti di conto corrente che riguardano la medesima società; sicchè la banca a risposta, in base all’art. 119 del Testo Unico Bancario, chiede alla società il pagamento di una somma di danaro per ciascun rapporto contabile, e sostenendo di aver messo altre informazioni precedentemente richieste dalla società stessa. Ma la società si è rivolta al Garante della Privacy, il quale nella sentenza, ha affermato che il diritto di accesso ai dati personali, del proprio conto corrente, deve essere gratuito e non può essere condizionato dal pagamento di commissioni o rimborsi, accogliento in positivo il ricorso della società.

Affermando che l’articolo 119 del T.u.b. con cui si difendeva la Banca, non è di ostacolo, poichè intende il diverso diritto da parte del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenente o meno dati personali.

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