Siglato il patto Abi per posticipare i debiti bancari con le PMI

È stato siglato il patto con l’ABI per ottenere la sospensione del mutuo alle piccole e medie imprese.
Il comunicato stampa spiega che potranno accedervi tutte le imprese di dimensioni ridotte, come definite dalla legge comunitaria. Devono avere continuità aziendale e provare d’essere in un periodo negativo causa crisi.

Sono ammesse anche le aziende che alla data del 30 settembre 2008 erano classificate in posizione “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione del provvedimento non abbiano posizioni classificate in “sofferenza” o “ristrutturate“.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 Giugno 2010, le banche aderenti all’iniziativa dovranno rendere operativo l’avviso entro 45 giorni.

L’avviso con ogni dettaglio potete trovarlo a questo link.

L’esempio ci aiuta a capire meglio rapidamente:

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUO – ESEMPIO
Imprese che possono richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasin (e per l’allungamento della durata dell’anticipazione su crediti)
Sono una impresa:
1. Se “rispetto il parametro della dimensione”
Cioè se sono una impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)

e

2. Se ho adeguate prospettive economiche e posso provare la continuità aziendale

3. Se,
a)ero “in bonis” con la mia banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non avevo
esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o
sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate

e

b)alla data di presentazione della domanda, non ho posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso

e

4. Se ho le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda, allora posso fare la domanda alla mia banca.
Se sono un’impresa che rispetta questi parametri e la mia banca aderisce all’Accordo comune, la banca avvia l’iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

e quindi, ci sono diverse possibilità:

a) se l’impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata “in
bonis” e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca
che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto

oppure

b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa non ha posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Ovviamente l’ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è “in incaglio”, dato che questa condizione dell’affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni “in bonis”.
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Unendo i due comunicati stampa spero d’essere stato più chiaro possibile.
Se volete usufruire di questa opportunità, passate dalla vostra banca e chiedete direttamente a loro, conoscendo la vostra posizione potranno darvi maggiori informazioni.
Tuttavia voglio sottolineare che l’accesso è consentito come al solito a coloro che dimostrano di poter rimborsare il debito. La banca cerca di rischiare sempre il minimo.
Chi ha già sofferenze (ovvero debiti incagliati) non può accedere al fondo.

Link al comunicato stampa per maggiori informazioni



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